Condizioni Generali di fornitura e vendita

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SONO DESTINATE A REGOLARE TUTTI I RAPPORTI DI FORNITURA E VENDITA DELLA VIGOLUNGO SPA CON i propri clienti/ committenti e per questo costituiscono espressione dell’accordo tra la Vigolungo e gli stessi clienti / committenti quali risulteranno dalle singole proposte d’ordine che le presenti condizioni andranno ad integrare e completare sempre, salvo accordi particolari e fermo restando che l’eventuale invalidità o inefficacia di una qualsivoglia clausola o espressione delle qui esposte condizioni generali non pregiudicherà la validità e I’efficacia delle altre restanti.

Art.l – Ambito di Applicazione
Oggetto delle presenti condizioni è la fornitura di pannelli a base legno, intendendo la fornitura ditali prodotti come oggetto di un contratto di compravendita.
Conseguentemente, per quanto qui a seguire, per Fornitore si intende la Vigolungo spa, mentre per Cliente si intende il committente l’ordine di fornitura o acquirente il prodotto della Vigolungo spa.
Deroghe o modifiche alle presenti condizioni generali saranno valide solo se espressamente concordate per iscritto, ivi comprese le comunicazioni a mezzo e-mail.

Art.2 – Modalità degli ordini
ll Fornitore prenderà in considerazione solo ordini che gli perverranno per iscritto e corredati delle relative specifiche tecniche, in conformità con la normativa vigente. Ordini, integrazioni e/o modifiche non saranno presi in considerazione da Vigolungo spa se non formulati per iscritto.
Gli ordini dovranno essere formulati anche con contenuto rivolto a caratteristiche tecniche e quantità.
Fatte salve modalità alternative particolari concordate tra le parti, all’occorrenza anche con apposito capitolato, I’ordine si intende accettato solo con la trasmissione dal Fornitore al Cliente della conferma d’ordine, che conterà anche i prezzi di riferimento. Sarà onere del cliente verificare le specifiche rese con la conferma d’ordine, dato che decorse 48 ore senza osservazioni l”ordine è da intendersi confermato definitivamente.

Art.3 – Prezzi
ll prezzo definitivo sarà quello risultante dalla conferma d’ordine, fatti salvi i diversi accordi particolari Per le richieste di consegna da effettuarsi decorsi tre mesi dalla conferma d’ordine il Fornitore potrà apportare variazioni del prezzo in funzione dei maggiori costi dei prodotti energetici e lo delle materie prime intervenuti nell’arco temporale di quei tre mesi.
Per completamenti o integrazioni della fornitura i prezzi dell’ordine iniziale verranno tenuti fermi per un tempo massimo di 15 giorni dalla data dello stesso ordine.

Art.4 – Pagamenti
Nel caso di pagamenti effettuati, anche solo in parte, oltre i termini concordati il Fornitore potrà emettere fattura e R.B. per gli interessi di mora calcolati al tasso di cui al D.Lgs 231102; e cosi pure per tutti i costi conseguenti alla mora del Cliente secondo quanto previsto all’art.7.
Nei casi in cui le parti concordino consegne ripartite nel tempo il Fornitore potrà emettere fattura per la parte di volta in volta consegnata.
ll Cliente non è autorizzato mai a sospendere pagamenti o applicare riduzioni, sconti o compensazioni se non per accodo scritto con il Fornitore.

Art. 5 – Termini di consegna
Fermo quanto al successivo art.6 (trasporto) ll Fornitore si impegna a evadere quanto risultante dalla conferma d’ordine e nei termini ivi indicati.
Tutti i termini di consegna si intendono fissati a titolo indicativo, ammettendosi sempre una tolleranza per un numero di giorni pari ad un terzo di quelli indicati. Solo in forza di espresso e particolare accordo i termini di consegna potranno essere previsti come tassativi. Il Fornitore non è responsabile per eventuali ritardi determinati da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da circostanza fuori dal suo controllo. Tali circostanze comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni climatiche, scioperi, eventi accidentali collegati al trasporto, ritardi nelle consegne al Fornitore da parte dei suoi fornitori e/o subfornitori di materia prima, di materiale indispensabile per la trasformazione.

Art. 6 – Trasporto
Salvo accordi particolari, trasporto e consegna si intendono in conformità agli indici INCOTERMS con i codici identificativi di volta in volta richiamati nelle conferme d’ordine, sia per trasporto stradale e multimodale che per trasporto marittimo o su acque interne.
I costi del trasporto dei materiali sono a carico del Fornitore solo se preventivamente concordati, per i quantitativi indicati nella conferma d’ordine e per le consegne franco sede del Cliente. Qualora il Cliente richieda la consegna presso una destinazione diversa dalla sede o per quantitativi differenti da quelli definiti nella conferma d’ordine, occorrerà apposita pattuizione, fermo restando che è responsabilità del cliente garantire che nel luogo di destinazione ci siano condizioni e mezzi idonei ad assicurare la corretta ricezione delle merci.
Per i casi in cui il Cliente provveda al ritiro presso il Fornitore con mezzi propri o comunque a sue spese, non avrà diritto a compenso o indennizzo per il trasporto.
Eventuali danni risultanti al termine del trasporto dovranno essere indicati sul documento/bolla di ritorno al momento dello scarico.

Art.7 – Mora del Cliente / Committente
Se la consegna della fornitura non potrà avvenire nei termini pattuiti per fatto o richiesta del Cliente, il Fornitore a sua discrezione potrà mettere il prodotto a disposizione del Cliente per il ritiro presso i propri magazzini o presso magazzini terzi, dandogli comunicazione scritta. Con l’invio della comunicazione il Cliente è in mora a termini di legge. I costi del trasporto presso terzi e/o quelli di deposito saranno a carico del Cliente moroso.

Art. 8 – Imballo e disimballo
Salvo accordi particolari, il Fornitore procederà all’imballaggio dei prodotti in consegna con il criterio e le modalità standard rese pubbliche nelle proprie comunicazioni commerciali o anche attraverso

Art.9 – Contestazioni
ll Cliente ha I’onere di controllare la merce al momento dello scarico e dunque appena pervenutagli, verificandone la conformità all’ordine, l’assenza di vizi palesi e I’esistenza della dovuta documentazione di accompagnamento.
Per il caso di contestazioni rilevabili a vista all’atto dello scarico verrà formulata una riserva nel DDT relativo e verranno accantonati soltanto gli imballi interessati, senza invalidare I’intera fornitura.
Per tutti i casi di contestazione il Cliente comunicherà altresì per iscritto e immediatamente al Fornitore quanto rilevato, concordando con lo stesso il modo di agire.
Successivamente allo scarico, la contestazione di vizi palesi del prodotto fornito dovrà avvenire, per iscritto e con riscontro di ricezione, entro I giorni dalla consegna e comunque e sempre prima dell’impiego.
La contestazione dei vizi occulti deve essere effettuata, sempre per iscritto e con riscontro di ricezione, entro I giorni dalla scoperta.
Affinché una contestazione, di qualsivoglia natura, possa essere presa in considerazione dal Fornitore, è necessario che il Cliente fornisca una copia dell’etichetta identificativa del singolo pacco, delle fotografie con definizione idonea a rappresentare la tipologia e l’entità del difetto rilevato e il riferimento ai documenti di vendita.
Le eventuali conseguenti azioni a tutela dovranno comunque avvenire nel rispetto dei termini massimi previsti dalla legge.
Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel rapporto contrattuale particolare, non costituiscono vizio le tolleranze previste dalle norme tecniche e, in mancanza, quelle adottate dal settore in relazione alle dimensioni, spessori, pesi e tonalità di colore.
Le contestazioni non sospendono mai i termini di pagamento pattuiti.

Art. 10 – Garanzia
La garanzia sarà applicata secondo legge, con le seguenti ulteriori specificazioni.
Sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi non contestati ai sensi e nei termini di cui al precedente art.9
Il prodotto oggetto di contestazione non dovrà in alcun modo essere utilizzato dal Cliente, né consegnato a terzi, né installato, né manomesso, ma dovrà essere lasciato a disposizione del Fornitore per le verifiche opportune. Nei casi in cui la rilevazione del vizio avvenga dopo l’impiego e/o la posa in opera, il prodotto non dovrà essere rimosso, ma dovrà essere mantenuto nello stato in cui è avvenuta tale rilevazione. In tutti i casi di contestazione, il Fornitore si intende fin d’ora autorizzato dal Cliente ad accedere ai luoghi in cui si trova il prodotto oggetto di contestazione e a procedere con le opportune verifiche.
Qualora il Cliente non rispetti le suddette prescrizioni, decadrà automaticamente dalla garanzia. Non saranno mai prese in considerazione contestazioni relative a prodotti lavorati o modificati dopo la consegna.

Se la contestazione risulterà infondata il Fornitore potrà addebitare al Cliente le spese sostenute per gli accertamenti, tramite proprio personale o tramite tecnici esterni.

L’erroneo o improprio ulilizzo del prodotto da parte del Cliente esclude I’applicazione della garanzia.
Rientrano in questa ipotesi anche iseguenti casi:
– non adeguata conseryazione e protezione del prodotto in cantiere o nel luogo di consegna;
– danneggiamenti del prodotto per impiego di materiali/prodotti incompatibili.

Quando il Fornitore riconosce il vizio contestatogli, si impegna a porvi rimedio.
Per i vizi riconosciuti direttamente dal Fornitore o riscontrati a seguito di accertamento e se correttamente denunciati da parte del Cliente, il Fornitore avrà il diritto di concordare il più adeguato dei seguenti rimedi:
– ulteriore lavorazione della merce;
– sostituzione parziale o totale della merce;
– riduzione del prezzo di acquisto.

In caso di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla mera fornitura sostitutiva presso la sede del Cliente, senza oneri di spese e senza altro risarcimento.
In ogni caso, se dovuti, indennizzi o risarcimenti non potranno mai superare il valore del prodotto fornito e contestato.

Art. 11 – Assicurazione
Per i rischi rientranti nella normativa della responsabilità da prodotto difettoso il Fornitore dichiara di disporre di copertura assicurativa.

Art. 12 – Documentazione di accompagnamento
ll Fornitore è tenuto a consegnare con il prodotto la documentazione di accompagnamento prevista dalle norme vigenti, ivi comprese quelle tecniche e armonizzate.

Art. 13 – Rimando alle norme di legge
Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali e nelle condizioni del rapporto contrattuale particolare si rimanda alle norme di legge sulla vendita, in particolare alle norme del Codice civile.

Art. 14 – Foro competente
Per qualsiasi controversia sulla applicazione e/o interpretazione delle condizioni del rapporto di fornitura tra Fornitore e Cliente, le Parti definiscono come foro competente quello del Fornitore, anche per i casi di ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR).


Download PDF ↓